Nelle forme stabilite per i consorzi di bonifica possono essere costituiti anche consorzi per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi e indipendenti da un piano generale di bonifica.
Essi sono persone giuridiche private. Possono tuttavia assumere il carattere di persone giuridiche pubbliche quando, per la loro vasta estensione territoriale o per la particolare importanza delle loro funzioni ai fini dell’incremento della produzione, sono riconosciuti d’interesse nazionale con provvedimento dell’autorità amministrativa.