Non possono contrarre matrimonio fra loro 117 c.c.:
1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta legittimi o naturali 75 c.c.(1);
2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini 101, 116 comma 2 c.c.;
3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4) gli affini in linea retta 78 c.c.; il divieto sussiste anche nel caso in cui l’affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo 117 c.c. o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili 116 comma 2 c.c.;
5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6) l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti;
7) i figli adottivi della stessa persona 294 c.c.;
8) l’adottato e i figli dell’adottante 300 c.c.;
9) l’adottato e il coniuge dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato.
I divieti contenuti nei numeri 6), 7), 8) e 9) sono applicabili all’affiliazione 409(1).
I divieti contenuti nei numeri 2) e 3) si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale 250(1).
Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3) e 5), anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale(1). L’autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4), quando l’affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo 117c.c.(2).
Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.
Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 84(3).
Note
(1)
Comma così modificato con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, in vigore dal 7 febbraio 2014.
(2)
Comma così sostituito dall’art. 78, l. 4 maggio 1983, n. 184.
(3)
Articolo così sostituito dall’art. 5 l. 19 maggio 1975, n. 151.