Art. 870 – Comparti

Quando è prevista la formazione di comparti(1), costituenti unità fabbricabili con speciali modalità di costruzione e di adattamento, gli aventi diritto sugli immobili compresi nel comparto devono regolare i loro reciproci rapporti in modo da rendere possibile l’attuazione del piano. Possono anche riunirsi in consorzio per l’esecuzione delle opere. In mancanza di accordo, può procedersi alla espropriazione a norma delle leggi in materia.

Note

(1)

I comparti edificatori sono previsti da leggi speciali, introdotte allo scopo di risanare le zone danneggiate da fenomeni sismici, anche se, nel corso del tempo, si è fatto ricorso ad essi solo sporadicamente.

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