Art. 874 – Comunione forzosa del muro sul confine

Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può chiederne la comunione(1), per tutta l’altezza o per parte di essa, purché lo faccia per tutta l’estensione della sua proprietà. Per ottenere la comunione deve pagare(2) la metà del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la metà del valore del suolo su cui il muro è costruito. Deve inoltre eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino 877.

Note

(1)

La possibilità di domandare la comunione del muro è compresa nel contenuto del diritto di proprietà; il titolare, perciò, non può evitare la comunione e, se si rifiuta di dare il consenso, il proprietario del fondo vicino può agire secondo quanto previsto dall’art. 2932 c.c.

(2)

L’obbligo di versare il prezzo della comunione del muro si trasferisce, in ipotesi di vendita del suolo, al successivo titolare. L’art. 874 regola, dunque, un’obbligazione propter rem, analoga, dunque, a quelle di cui agli artt. 885 e 886.

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