Se il vicino vuole servirsi del muro esistente sul confine solo per innestarvi un capo del proprio muro(1), non ha l’obbligo di renderlo comune a norma dell’articolo 874, ma deve pagare un’indennità(2) per l’innesto.
Note
(1)
Si tratta di un caso di servitù necessaria (art. 1031 del c.c.).
(2)
L’indennità deve essere determinata tenendo conto:
– del peso esercitato dal muro innestato;
– della solidità di quello preesistente.