Art. 878 – Muro di cinta

Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un’altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall’articolo 873(1).

Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune anche a scopo d’appoggio, purché non preesista al di là un edificio a distanza inferiore ai tre metri 874.

Note

(1)

Il muro di cinta e il muro isolato non sono presi in considerazione quali “costruzioni” ai fini dell’applicazione della disciplina sulle distanze legali.

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