Art. 880 – Presunzione di comunione del muro divisorio

Il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune 881 fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto 903.

Si presume parimenti comune il muro che serve di divisione tra cortili, giardini e orti o tra recinti nei campi 881(1).

Note

(1)

La presunzione opera solo nel caso di muri divisori tra gli edifici indicati nel secondo comma. L’elenco è tassativo e non è, quindi, passibile di interpretazione analogica (art. 12 delle preleggi).

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