Le riparazioni e le ricostruzioni necessarie(1) del muro comune sono a carico di tutti quelli che vi hanno diritto e in proporzione del diritto di ciascuno, salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto(2) di uno dei partecipanti.
Il comproprietario di un muro comune può esimersi dall’obbligo di contribuire nelle spese di riparazione e ricostruzione, rinunziando al diritto di comunione, purché il muro comune non sostenga un edificio di sua spettanza 1070-1350 n. 5.
La rinunzia(3) non libera il rinunziante dall’obbligo delle riparazioni e ricostruzioni a cui abbia dato causa col fatto proprio.
Note
(1)
Tale disposizione si applica solo alle opere indispensabili. Sono tali le spese non voluttuarie, o che riguardano la soddisfazione di un interesse particolare di un contitolare.
(2)
Ci si riferisce a qualunque fatto oggettivamente considerato, a prescindere dal dolo o dalla colpa. La disposizione è un’applicazione del principio generale dell’art. 1104.
(3)
La rinunzia al diritto di comunione provoca un accrescimento delle quote di proprietà degli altri contitolari del muro.