Ogni comproprietario può(1) alzare il muro comune, ma sono a suo carico tutte le spese di costruzione e conservazione(2) della parte sopraedificata 903. Anche questa può dal vicino essere resa comune a norma dell’articolo 874.
Se il muro non è atto a sostenere la sopredificazione, colui che l’esegue è tenuto a ricostruirlo o a rinforzarlo a sue spese(3). Per il maggiore spessore che sia necessario, il muro deve essere costruito sul suolo proprio, salvo che esigenze tecniche impongano di costruirlo su quello del vicino. In entrambi i casi il muro ricostruito o ingrossato resta di proprietà comune, e il vicino deve essere indennizzato di ogni danno prodotto dall’esecuzione delle opere. Nel secondo caso il vicino ha diritto di conseguire anche il valore della metà del suolo occupato per il maggiore spessore.
Qualora il vicino voglia acquistare la comunione della parte sopraelevata del muro, si tiene conto, nel calcolare il valore di questa, anche delle spese occorse per la ricostruzione o per il rafforzamento.
Note
(1)
Nell’innalzare il muro bisogna, in ogni caso, rispettare il divieto di atti emulativi (art. 833 del c.c.) e tener conto, comunque, dell’esistenza di un’eventuale servitus altius non tollendi o, qualora fosse stata stipulata, della convenzione tra i titolari conclusa al fine di impedire il rialzo.
(2)
Si tratta di un’obbligazione propter rem.
(3)
La sopraelevazione può essere eseguita senza alterare il muro già esistente oppure mediante un rinforzo o, comunque, accrescendone lo spessore.