Art. 890 – Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi

Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale(1), stalle e simili(2), o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti(3) e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza 844.

Note

(1)

Anche i moderni silos possono essere ritenuti un esempio, alla luce della lettera del presente articolo.

(2)

Le moderne strutture per l’allevamento in serie degli animali sono prese in considerazione alla stregua delle stalle; sono reputate, altresì, pericolose le arnie, dal momento che può accadere che le api oltrepassino il confine.

(3)

I regolamenti utilizzabili per il giusto calcolo delle distanze sono quelli locali e di pubblica sicurezza.

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