Chi vuole scavare fossi o canali(1) presso il confine, se non dispongono in modo diverso i regolamenti locali, deve osservare una distanza eguale alla profondità del fosso o canale(2). La distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpa naturale(3) ovvero munita di opere di sostegno. Se il confine si trova in un fosso comune o in una via privata, la distanza si misura da ciglio a ciglio o dal ciglio al lembo esteriore della via 911.
Note
(1)
La disposizione concerne lo scavo di fossi e canali non aventi carattere provvisorio.
(2)
La distanza di cui al presente articolo è generalmente detta solonica (essa fu, infatti, prevista per la prima volta dalle leggi di Solone).
(3)
La scarpa naturale è l’inclinazione relativa all’assestamento della terra.