Art. 891 – Distanze per canali e fossi

Chi vuole scavare fossi o canali(1) presso il confine, se non dispongono in modo diverso i regolamenti locali, deve osservare una distanza eguale alla profondità del fosso o canale(2). La distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpa naturale(3) ovvero munita di opere di sostegno. Se il confine si trova in un fosso comune o in una via privata, la distanza si misura da ciglio a ciglio o dal ciglio al lembo esteriore della via 911.

Note

(1)

La disposizione concerne lo scavo di fossi e canali non aventi carattere provvisorio.

(2)

La distanza di cui al presente articolo è generalmente detta solonica (essa fu, infatti, prevista per la prima volta dalle leggi di Solone).

(3)

La scarpa naturale è l’inclinazione relativa all’assestamento della terra.

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