Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune.
Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte è il getto della terra o lo spurgo ammucchiatovi da almeno tre anni 881.
Se uno o più di tali segni sono da una parte o uno o più dalla parte opposta, il fosso si presume comune.