Art. 898 – Comunione di siepi

Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario(1).

Se uno solo dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti.

Note

(1)

La presenza di un termine di confine, di un titolo, dell’usucapione o di altre circostanze atte a provare il carattere esclusivo della proprietà, possono essere considerate alla stregua di prove contrarie.

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