Art. 901 – Luci

Le luci che si aprono sul fondo del vicino devono(1):

1) essere munite di un’inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati;

2) avere il lato inferiore a un’altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri se sono ai piani superiori;

3) avere il lato inferiore a un’altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l’altezza stessa(2).

Note

(1)

Perché una finestra possa essere considerata “luce” deve avere l’inferriata, la grata in metallo e l’altezza, come indispensabili requisiti strutturali.
L’inferriata permette di tutelare la sicurezza del vicino, dal momento che è tale da impedire il passaggio di una persona.
La grata evita l’immissione (art. 844 del c.c.) nel fondo vicino di oggetti buttati dalla finestra.

(2)

Per le luci è necessaria un’altezza minima, interna ed esterna, al fine di evitare la possibilità di vedere sul fondo vicino.

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