Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro(1) contiguo al fondo altrui.
Se il muro è comune(2), nessuno dei proprietari può aprire luci senza il consenso(3) dell’altro; ma chi ha sopraelevato il muro comune può aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto contribuire 885.
Note
(1)
L’apertura di luci regolari è una facoltà che rientra nel diritto di proprietà.
Tale facoltà, dunque, si prescrive solo per rinuncia o a causa della costituzione di una servitù.
(2)
Per i casi di comunione del muro si vedano gli artt. 874 e 875.
(3)
Se si vuole aprire una luce sul muro comune è necessario il consenso dell’altro proprietario, perché si tratta di un’innovazione della cosa comune (art. 1108 del c.c.).