Art. 906 – Distanza per l’apertura di vedute laterali od oblique

Non si possono aprire vedute laterali od oblique sul fondo del vicino se non si osserva la distanza di settantacinque centimetri(1), la quale deve misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto.

Note

(1)

La distanza imposta dall’articolo è stata riconosciuta corrispondente ai precetti costituzionali in relazione all’art. 42, secondo comma Cost.. Essa va misurata con i medesimi criteri di quella stabilita dall’art. 905; la minor distanza si giustifica con la minore soggezione che tali vedute esercitano sul fondo del vicino.

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