Quando si è acquistato il diritto(1) di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare(2) a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell’articolo 905.
Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita.
Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia.
Note
(1)
Il proprietario e coloro che possono validamente esercitare la relativa servitù, hanno il diritto di vedute dirette.
(2)
Il termine “fabbricare” corrisponde, in questo caso, a costruire qualsiasi manufatto, che abbia le caratteristiche dell’inamovibilità e della stabilità, atto, quindi, ad evitare l’esercizio della veduta. La dottrina reputa che il rispetto della distanza legale minima debba valere anche per gli alberi, considerato che le fronde, nell’impedire la veduta, sono da considerare alla stregua di una costruzione vera e propria.