Il proprietario del suolo ha diritto di utilizzare le acque in esso esistenti(1), salve le disposizioni delle leggi speciali per le acque pubbliche(2) e per le acque sotterranee(3).
Egli può anche disporne a favore d’altri, qualora non osti il diritto di terzi; ma, dopo essersi servito delle acque, non può divertirle in danno d’altri fondi.
Note
(1)
La disposizione concerne le acque esistenti sul fondo.
(2)
L’articolo riguarda le acque private, che le leggi speciali non considerano pubbliche, perché non hanno la possibilità di soddisfare interessi generali.
Occorre tener conto della circostanza per cui gli artt. 909-921 sono stati oggetto di riforme legislative tali da far loro perdere l’originaria rilevanza.
L’ultima di esse è rappresentata dal d.P.R. 238/99.
(3)
Le acque sotterranee non esistono sul fondo: c’è, quindi, un limite alla regolamentazione di cui all’art. 840.