Art. 911 – Apertura di nuove sorgenti e altre opere

Chi vuole aprire sorgenti(1), stabilire capi o aste di fonte e in genere eseguire opere per estrarre acque dal sottosuolo o costruire canali o acquedotti, oppure scavarne, profondarne o allargarne il letto, aumentarne o diminuirne il pendio o variarne la forma(2), deve, oltre le distanze stabilite nell’articolo 891, osservare le maggiori distanze ed eseguire le opere che siano necessarie per non recare pregiudizio ai fondi altrui, sorgenti, capi o aste di fonte, canali o acquedotti preesistenti e destinati all’irrigazione dei terreni o agli usi domestici o industriali.

Note

(1)

L’ uso delle acque sotterranee è concesso al titolare del fondo anche in base all’art. 840.

(2)

L’articolo contiene un elenco esemplificativo.
La giurisprudenza ha, infatti, sostenuto che devono reputarsi comprese tutte le attività idonee a modificare la struttura idrica del sottosuolo a svantaggio di terzi.
Sono vietati, perciò, i c.d. emungimenti, cioè l’assorbimento dell’acqua dal vicino con scavi eseguiti a breve distanza dalla falda acquifera.

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