Art. 912 – Conciliazione di opposti interessi

Se sorge controversia(1) tra i proprietari a cui un’acqua non pubblica può essere utile, la autorità giudiziaria deve valutare l’interesse dei singoli proprietari nei loro rapporti e rispetto ai vantaggi che possono derivare all’agricoltura o all’industria dall’uso a cui l’acqua è destinata o si vuol destinare(2).

L’autorità giudiziaria può assegnare un’indennità ai proprietari che sopportino diminuzione del proprio diritto.

In tutti i casi devono osservarsi le disposizioni delle leggi sulle acque e sulle opere idrauliche.

Note

(1)

L’ambito della disposizione riguarda le controversie petitorie (artt. 948-951 c.c.) e possessorie (artt. 1168-1170 c.c.) che sorgono in merito alla applicazione degli artt. 909, 910, 911.

(2)

Il giudice deve analizzare gli interessi in conflitto dei proprietari e tentare di adeguarli ai vicendevoli vantaggi che l’utilizzo dell’acqua può portare. Egli ha pure la possibilità di imporre modalità specifiche o limiti nell’utilizzo delle acque (art. 844 del c.c.) o sacrificare certi diritti a vantaggio di un interesse, pubblico o privato, maggiore, ad esempio, di quello dell’agricoltura e dell’industria.

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