Art. 915 – Riparazioni di sponde e argini

Qualora le sponde o gli argini che servivano di ritegno alle acque siano stati in tutto o in parte distrutti o atterrati, ovvero per la naturale variazione del corso delle acque si renda necessario costruire nuovi argini o ripari, e il proprietario del fondo non provveda sollecitamente a ripararli o a costruirli, ciascuno dei proprietari che hanno sofferto o possono ricevere danno può provvedervi, previa autorizzazione del tribunale, che provvede in via d’urgenza(1)(2).

Le opere devono essere eseguite in modo che il proprietario del fondo, in cui esse si compiono, non ne subisca danno, eccetto quello temporaneo causato dalla esecuzione delle opere stesse.

Note

(1)

Vedasi l’art. 149 del D. Lgs. 1998 n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), cui si deve l’attuale formulazione dell’articolo.

(2)

I titolari dei fondi vicini possono chiedere un provvedimento d’urgenza (art. 700 del c.p.c.), sulla base di una pretesa legittima all’esecuzione di opere (fumus boni iuris) e sulla considerazione per cui un’intempestiva attuazione delle stesse può determinare un pericolo potenzialmente capace di pregiudicare dei loro diritti (periculum in mora).

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