Art. 92 – Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi reali

Le disposizioni degli articoli 84, 87, numeri 3, 5, 6, 7, 8, 9 e dell’art. 90, quarto comma, non sono applicabili al Re Imperatore e alla Famiglia Reale.

Per la validità dei matrimoni dei Principi e delle Principesse Reali e’ richiesto l’assenso del Re .

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