La proprietà si acquista per occupazione923, per invenzione 927, per accessione 934 ss., per specificazione 940, per unione o commistione 939, per usucapione 1158 ss., per effetto di contratti 1376, per successione a causa di morte 456 e negli altri modi stabiliti dalla legge(1).
Note
(1)
La casistica, cui tale disposizione fa riferimento, comprende, ad esempio, l’espropriazione per pubblica utilità (art. 834 del c.c.), la requisizione in proprietà (art. 835 del c.c.), la confisca, l’aggiudicazione all’asta giudiziaria.