Art. 923 – Cose suscettibili di occupazione

Le cose mobili(1) 812 che non sono proprietà di alcuno(2) si acquistano con l’occupazione.

Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia(3) o di pesca.

Note

(1)

Relativamente agli edifici che non sono di proprietà di alcuno, vedasi l’art. 827 del c.c..

(2)

Gli animali che possono essere cacciati fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato (art. 826 del c.c.).
La proprietà di quest’ultimo viene meno quando essi sono uccisi, producendosi, in tal modo, un acquisto a titolo originario in favore del cacciatore.

(3)

Circa la selvaggina, vedasi l’art. 1, L. 1992, n.157.

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