Trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l’ha trovata(1).
Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse(2).
Note
(1)
Il fatto costitutivo dell’acquisto è dato dal ritrovamento e dal decorso del termine previsto dalla norma senza che alcuno abbia reclamato la proprietà.
(2)
Le spese necessarie possono essere dovute alla custodia o al mantenimento della cosa.