Art. 93 – Pubblicazione

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell’ufficiale dello stato civile 100, 101, 116, 134, 135.

La pubblicazione consiste nell’affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, nonché il luogo dove intendono celebrare il matrimonio. L’atto deve anche indicare il nome del padre e il nome e il cognome della madre degli sposi, salvi i casi in cui la legge vieta questa menzione(1).

Note

(1)

Il comma è stato abrogato dall’art. 110 co. III del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Semplificazione dell’ordinamento dello stato civile), a decorrere dal 30 marzo 2001.

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