Art. 930 – Premio dovuto al ritrovatore

Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata 927(1).

Se tale somma o prezzo eccede euro 5,16(2), il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.

Se la cosa non ha valore commerciale(3), la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

Note

(1)

Il premio che spetta al ritrovatore è un corrispettivo per il suo comportamento probo e per l’utilità insita in esso.
Egli ha diritto a riscuoterlo dal momento in cui ha ritrovato la cosa.
Se il titolare della cosa smarrita si sia impegnato a corrispondere un premio maggiore, egli risponde secondo le regole della promessa al pubblico.

(2)

A causa dell’inflazione il limite stabilito in questo caso è divenuto del tutto anacronistico.

(3)

Ne sono esempio i documenti, o, comunque, ogni cosa che per il proprietario ha un valore affettivo maggiore di quello commerciale.

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