Art. 937 – Opere fatte da un terzo con materiali altrui

Se le piantagioni, costruzioni o altre opere sono state fatte da un terzo con materiali altrui, il proprietario di questi può rivendicarli, previa separazione a spese del terzo, se la separazione può ottenersi senza grave danno delle opere e del fondo.

La rivendicazione non è ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell’incorporazione(1).

Nel caso che la separazione dei materiali non sia richiesta o che i materiali siano inseparabili, il terzo che ne ha fatto uso e il proprietario del suolo che sia stato in malafede(2) sono tenuti in solido al pagamento di una indennità pari al valore dei materiali stessi. Il proprietario dei materiali può anche esigere tale indennità dal proprietario del suolo, ancorché in buona fede, limitatamente al prezzo che da questo fosse ancora dovuto. Può altresì chiedere il risarcimento dei danni, tanto nei confronti del terzo che ne abbia fatto uso senza il suo consenso, quanto nei confronti del proprietario del suolo che in malafede abbia autorizzato l’uso 2043.

Note

(1)

Sono regolamentati in questa sede i rapporti tra il proprietario dei materiali ed il terzo costruttore; quelli intercorrenti tra il proprietario del fondo e il costruttore sono previsti dall’art. 936, con particolare riferimento ai costi relativi alla rimozione ed al risarcimento del danno.

(2)

Il proprietario che consente la costruzione sapendo che il costruttore utilizza materiali non suoi, agisce in malafede.

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