Art. 938 – Occupazione di porzione di fondo attiguo

Se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione(1) del fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi(2) dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l’autorità giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, può attribuire al costruttore la proprietà dell’edificio e del suolo occupato(3). Il costruttore è tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre il risarcimento dei danni(4).

Note

(1)

La costruzione deve essere solo in parte sul suolo altrui: la parziarietà riguarda l’edificio piuttosto che il fondo.

(2)

Il termine di tre mesi è fissato ai fini della decadenza (art. 2964 del c.c.).

(3)

La sentenza di trasferimento della proprietà al costruttore ha natura costitutiva.

(4)

Il costruttore è tenuto a risarcire il danno dal momento che edificare, anche in parte, sul suolo altrui costituisce un fatto illecito ex art. 2043.

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