Art. 939 – Unione e commistione

Quando più cose appartenenti a diversi proprietari sono state unite(1) o mescolate(2) in guisa da formare un sol tutto, ma sono separabili senza notevole deterioramento, ciascuno conserva la proprietà della cosa sua e ha diritto di ottenerne la separazione. In caso diverso, la proprietà ne diventa comune in proporzione del valore delle cose spettanti a ciascuno(3).

Quando però una delle cose si può riguardare come principale o è di molto superiore per valore, ancorché serva all’altra di ornamento(4), il proprietario della cosa principale acquista la proprietà del tutto. Egli ha l’obbligo di pagare all’altro il valore della cosa che vi è unita o mescolata; ma se l’unione o la mescolanza è avvenuta senza il suo consenso ad opera del proprietario della cosa accessoria, egli non è obbligato a corrispondere che la somma minore tra l’aumento di valore apportato alla cosa principale e il valore della cosa accessoria.

È inoltre dovuto il risarcimento dei danni in caso di colpa grave.

Note

(1)

Unione significa materiale congiungimento fra due cose mobili che non perdono una loro individualità. Ne sono esempio una pietra preziosa inserita all’interno di una spilla o l’installazione di un motore in un relitto di auto.

(2)

La commistione consiste nella mescolanza di più cose dalla quale deriva una res composita che impedisce il loro discerinimento. Ne è ipotesi lo svuotamento in un silos di sacchi di grano di proprietari differenti.

(3)

Per il concetto di comunione vedasi artt. 1100 ss. c.c..

(4)

Se nessuna delle due cose può essere ritenuta principale o abbia un valore commerciale maggiore si applicano gli artt. 817, 818, 819.

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