Art. 945 – Isole e unioni di terra

Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico(1).

Se l’isola si è formata per avulsione 944, il proprietario del fondo, da cui è avvenuto il distacco, ne conserva la proprietà. La stessa regola si osserva se un fiume o un torrente, formando un nuovo corso, attraversa e circonda il fondo o parte del fondo di un proprietario confinante, facendone un’isola.(2)

Note

(1)

L’isola è uno spazio di terra circondato dall’acqua, originatosi in seguito all’emersione definitiva di una parte dell’alveo dalle acque di un fiume o di un torrente; le unioni di terra sono anch’esse isole, formatesi a seguito del deposito e dell’accumulo sull’alveo di detriti alluvionali.

(2)

Commi abrogati ex art. 2, L. 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche).

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?