Il proprietario(1) può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l’esercizio dell’azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa(2). In tal caso il convenuto è obbligato a recuperarla per l’attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno 2789.
Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa.
L’azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell’acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione(3).
Note
(1)
Solo il proprietario del bene può agire in rivendica, al fine di vedere riconosciuto il suo diritto, provando, con ogni mezzo, di essere il titolare. Il legislatore non considera con favore i modi di acquisto a titolo derivativo, che possono, in teoria, derivare anche da chi non è proprietario (a non domino).
Chi agisce in rivendica deve provare, pertanto, di aver acquisito la titolarità del bene a titolo originario.
Viceversa, si deve dimostrare la legittimità di tutti gli acquisti a titolo derivativo, sino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario.
Si tratta della c.d probatio diabolica; il legislatore facilita, però, chi agisce in rivendica consentendo l’applicazione degli istituti del possesso, dell’usucapione e dell’accessione (v. art. 934).
Se, in particolare, il bene rivendicato è immobile, l’attore ha la possibilità di unire il suo possesso a quello del suo dante causa, dimostrando che la cosa è stata posseduta per tutto il tempo necessario ad usucapirla.
Se, invece, oggetto della rivendica è un mobile, basta provare di aver acquistato il possesso in buona fede, con un titolo astrattamente idoneo a trasferirlo (possesso vale titolo).
(2)
Si tratta di un’actio in rem, cioè di un’azione reale esperibile contro chiunque. Il suo presupposto è insito nella natura stessa dei diritti reali, caratterizzati dal diritto di seguito, che consente al titolare di seguire la cosa presso chiunque lo possieda.
Solo chi può rendere il bene è legittimato passivo e tale non può che essere, dunque, colui che ne detiene la materiale disponibilità, anche se non si tratta della stessa persona che ha sottratto il bene al titolare, ed anche se è un puro e semplice detentore della cosa.
(3)
L’azione di rivendica è imprescrittibile perché tale è il diritto di proprietà che ne sta a fondamento.