L’obbligo del pagamento del canone 2763 grava solidalmente su tutti i coenfiteuti e sugli eredi dell’enfiteuta finché dura la comunione 1295(1).
Nel caso in cui segua la divisione e il fondo venga goduto separatamente dagli enfiteuti o dagli eredi, ciascuno risponde per gli obblighi inerenti all’enfiteusi proporzionalmente al valore della sua porzione(2).
Note
(1)
Nel caso di contitolarità del diritto dovuta a circostanze originarie, si reputa che debba valere il patto di esclusione della solidarietà.
Ciò perché il concedente può accordarsi in ordine alle modalità di adempimento del canone come ritiene più opportuno, senza subirle a causa di eventi successivi.
(2)
Il godimento e l’utilizzo del suolo da parte di ogni enfiteuta o erede implica un obbligo di versamento del canone separatamente misurato in relazione alla parte di fondo corrispondente.