Art. 960 – Obblighi dell’enfiteuta

L’enfiteuta ha l’obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone periodico(1)(2). Questo può consistere in una somma di danaro ovvero in una quantità fissa di prodotti naturali 2763.

L’enfiteuta non può pretendere remissione o riduzione del canone per qualunque insolita sterilità del fondo o perdita di frutti(3).

Note

(1)

Per la determinazione del canone vedasi. l’art. 1 della L. 1966 n. 607; gli artt. 2, 5 ss. della L. 1970 n. 1138; gli artt. 1 e 3 della L. 1974 n. 270. Per l’aggiornamento del canone vedasi. sent. Corte cost. 1988 n. 406. Esse fanno riferimento al c.d. reddito dominicale del fondo, la rendita, cioè, che esso procura al proprietario in conformità a criteri predisposti dall’amministrazione statale in materia di riscossione dei tributi.
Scopo della legge è mantenere la misura del canone entro limiti contenuti.

(2)

Ogni altra attività finalizzata a rendere più produttivo il fondo corrisponde ad una decisione libera dell’enfiteuta.
Egli, però, non deve, qualora si sia ottenuto l’incremento economico, deteriorare la cosa.

(3)

Viene esclusa ogni possibilità di remissioni o limitazioni del canone come conseguenza di una “insolita sterilità del fondo o perdita di frutti”, in forza dell’indipendenza tra i diritti del concedente e dell’enfiteuta, ciascuno dei quali non può dipendere dalle vicende proprie dell’esercizio dell’altro.

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