L’enfiteuta può disporre(1) del proprio diritto, sia per atto tra vivi 968, sia per atto di ultima volontà 587, 2648.
Per l’alienazione del diritto dell’enfiteuta non è dovuta alcuna prestazione al concedente.
Nell’atto costitutivo può essere vietato all’enfiteuta di disporre per atto tra vivi, in tutto o in parte, del proprio diritto, per un tempo non maggiore di venti anni(2).
Nel caso di alienazione compiuta contro tale divieto, l’enfiteuta non è liberato dai suoi obblighi verso il concedente ed è tenuto a questi solidalmente con l’acquirente 957 comma 2(3).
Note
(1)
Può, cioè, trasferire il proprio diritto o costituire sullo stesso diritti di minor entità.
(2)
La disposizione è applicazione dell’art. 1379 e, in questo caso, è esplicitamente fissato un limite temporale; si reputa, altresì, applicabile il limite, pur non espressamente positivizzato, dell’apprezzabile interesse.
(3)
La disposizione prevede la responsabilità solidale del vecchio enfiteuta sino alla fine del rapporto.
Si tratta di una sanzione che può andare di pari passo con l’obbligo di risarcire i danni, qualora se ne riscontri la presenza.