Le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo(1) sono a carico dell’enfiteuta, salve le disposizioni delle leggi speciali 1009.
Se in virtù del titolo costitutivo sono a carico del concedente, tale obbligo non può eccedere l’ammontare del canone(2).
Note
(1)
I pesi che gravano sul suolo sono tutti i limiti e gli obblighi, cui fa latamente riferimento l’art. 832 ed insiti nel diritto di proprietà, ed, in ogni caso, gli oneri reali e le obbligazioni propter rem.
(2)
L’accordo per cui il costo delle imposte e dei pesi con cui si pone il pagamento delle imposte e dei pesi è ad esclusivo carico del concedente vale solo tra le parti e non anche nei confronti del fisco (insieme di uffici pubblici deputati all’accertamento e alla riscossione dei tributi).
Per la pubblica amministrazione il disposto del primo comma ha valore inderogabile.