Art. 964 – Imposte e altri pesi

Le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo(1) sono a carico dell’enfiteuta, salve le disposizioni delle leggi speciali 1009.

Se in virtù del titolo costitutivo sono a carico del concedente, tale obbligo non può eccedere l’ammontare del canone(2).

Note

(1)

I pesi che gravano sul suolo sono tutti i limiti e gli obblighi, cui fa latamente riferimento l’art. 832 ed insiti nel diritto di proprietà, ed, in ogni caso, gli oneri reali e le obbligazioni propter rem.

(2)

L’accordo per cui il costo delle imposte e dei pesi con cui si pone il pagamento delle imposte e dei pesi è ad esclusivo carico del concedente vale solo tra le parti e non anche nei confronti del fisco (insieme di uffici pubblici deputati all’accertamento e alla riscossione dei tributi).
Per la pubblica amministrazione il disposto del primo comma ha valore inderogabile.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?