Il concedente può richiedere la ricognizione del proprio diritto da chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico, un anno prima del compimento del ventennio 2720.
Per l’atto di ricognizione non è dovuta alcuna prestazione. Le spese dell’atto sono a carico del concedente(1).
Note
(1)
La forma della ricognizione viene, in genere, decisa dal concedente a carico del quale sono i relativi costi.