Art. 969 – Ricognizione

Il concedente può richiedere la ricognizione del proprio diritto da chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico, un anno prima del compimento del ventennio 2720.

Per l’atto di ricognizione non è dovuta alcuna prestazione. Le spese dell’atto sono a carico del concedente(1).

Note

(1)

La forma della ricognizione viene, in genere, decisa dal concedente a carico del quale sono i relativi costi.

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