Il diritto dell’enfiteuta si prescrive per effetto del non uso protratto per venti anni 2934(1).
Note
(1)
Si tratta del non godimento del fondo, anche qualora sia stato versato il canone e siano stati pagati gli ulteriori altri pesi.
Tale ipotesi difficilmente ricorre nella pratica, dal momento che il canone dovrebbe essere versato a diverso titolo oppure non dovrebbe essere proprio pagato. Quest’ultimo rappresenta, però, un caso di scuola: è difficile che il concedente lasci passare molto tempo senza chiedere la devoluzione (art. 972 del c.c.) per mancato versamento del canone, e attenda un ventennio per riottenere integralmente il suo dominio.