Art. 970 – Prescrizione del diritto dell’enfiteuta

Il diritto dell’enfiteuta si prescrive per effetto del non uso protratto per venti anni 2934(1).

Note

(1)

Si tratta del non godimento del fondo, anche qualora sia stato versato il canone e siano stati pagati gli ulteriori altri pesi.
Tale ipotesi difficilmente ricorre nella pratica, dal momento che il canone dovrebbe essere versato a diverso titolo oppure non dovrebbe essere proprio pagato. Quest’ultimo rappresenta, però, un caso di scuola: è difficile che il concedente lasci passare molto tempo senza chiedere la devoluzione (art. 972 del c.c.) per mancato versamento del canone, e attenda un ventennio per riottenere integralmente il suo dominio.

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