Art. 978 – Costituzione

L’usufrutto è stabilito dalla legge, o dalla volontà dell’uomo 587, 785, 1350 n. 2, 2643 n. 2, 2648. Può anche acquistarsi per usucapione(1).

Note

(1)

Anche se la disposizione in esame non dice nulla sull’argomento, l’usufrutto può venire in essere per sentenza, in ipotesi, ad esempio, di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di costituire un usufrutto ai sensi dell’art. 2932 del c.c..

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