La durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario(1).
L’usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non può durare più di trent’anni(2).
Note
(1)
L’usufrutto presenta, a differenza degli altri diritti reali di godimento, la peculiarità della durata limitata nel tempo.
E’, peraltro, contemplata l’ipotesi dell’usufrutto congiuntivo, tramite l’attribuzione a più soggetti del diritto in oggetto, e con la possibilità di attribuire la quota spettante ad uno degli usufruttuari a quelli superstiti, senza, dunque, ricadere in un’ipotesi di nuda proprietà (art. 678 del c.c.).
E’ ammissibile, inoltre, il c.d. usufrutto successivo, purché costituito tra vivi e a titolo oneroso (artt. 698 e 796), il quale implica che il diritto in esame spetti all’inizio ad un primo soggetto, per, poi, trasferirsi, dopo la morte di quest’ultimo ad una seconda persona, se superstite, poi ancora ad una successiva, etc.
(2)
I giudici hanno specificato che il divieto non riguarda gli enti pubblici e l’ipotesi in cui lo stabile faccia parte del suo patrimonio indisponibile, sia, cioè, soggetto alla disciplina della pubblica utilità, dalla quale può smarcarsi soltanto nei casi previsti dalla legge. Ne è esempio l’ipotesi in cui l’immobile sia deputato a finalità di pubblico ufficio.