Art. 987 – Miniere, cave e torbiere

L’usufruttuario gode delle cave e torbiere già aperte e in esercizio all’inizio dell’usufrutto. Non ha facoltà di aprirne altre senza il consenso del proprietario(1).

Per le ricerche e le coltivazioni minerarie, di cui abbia ottenuto il permesso, l’usufruttuario deve indennizzare il proprietario dei danni che saranno accertati alla fine dell’usufrutto(2).

Se il permesso è stato ottenuto dal proprietario o da un terzo, questi devono all’usufruttuario un’indennitàcorrispondente al diminuito godimento del fondo durante l’usufrutto.

Note

(1)

Il divieto riguarda lo sfruttamento integrale o parziale del sottosuolo, in un terreno già deputato all’agricoltura, ma esso non comporta, in ogni caso, anche di non effettuare nuovi scavi sul suolo già destinato alla costituzione dell’usufrutto.

(2)

Se vi è un pregiudizio per il fondo, a chi cerca minerali fa capo una responsabilità di tipo oggettivo.
Nel determinare il danno va tenuto conto, altresì, delle implicazioni della svalutazione monetaria.

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