L’usufruttuario può eseguire addizioni che non alterino la destinazione economica della cosa 981.
Egli ha diritto di toglierle alla fine dell’usufrutto, qualora ciò possa farsi senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse. In questo caso deve essere corrisposta all’usufruttuario una indennità pari alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna 975 3, 1593; 157.
Se le addizioni non possono separarsi senza nocumento della cosa e costituiscono miglioramento di essa, si applicano le disposizioni relative ai miglioramenti 985(1).
Note
(1)
Nell’ipotesi di addizioni non facilmente separabili, l’acquisto del titolare si caratterizza per un doppio e simultaneo effetto, dovendosi escludere lo ius tollendi dell’usufruttuario; viceversa, si ha l’acquisto del nudo proprietario esclusivamente alla fine dell’usufrutto e sino ad allora le addizioni sono di competenza dell’usufruttuario, il quale ha la possibilità di eliminarle solo quando viene meno il relativo diritto, a meno che il proprietario voglia mantenerle per sé.