Art. 989 – Boschi, filari e alberi sparsi di alto fusto

Se nell’usufrutto sono compresi boschi o filari cedui ovvero boschi o filari di alto fusto destinati alla produzione di legna(1), l’usufruttuario può procedere ai tagli ordinari, curando il mantenimento dell’originaria consistenza dei boschi o dei filari, e provvedendo, se occorre, alla loro ricostituzione.

Circa il modo, l’estensione, l’ordine e l’epoca dei tagli, l’usufruttuario è tenuto a uniformarsi, oltre che alle leggi e ai regolamenti forestali, alla pratica costante della regione(2).

Le stesse regole si applicano agli alberi di alto fusto sparsi per la campagna, destinati ad essere tagliati.

Note

(1)

Che il fondo sia deputato alla produzione di legna è elemento da presumersi nel primo caso, ma nel secondo si tratta di una circostanza che deve essere specificamente provata dall’usufruttuario, ad esempio dimostrando che il proprietario aveva l’abitudine di individuare annualmente ogni un preciso numero di alberi per immetterli in un secondo momento sul mercato.

(2)

Si deve far riferimento alle pratiche usate in luoghi limitrofi, con analoghi caratteri colturali.

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