Gli alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti per accidente spettano al proprietario. L’usufruttuario può servirsi di essi soltanto per le riparazioni che sono a suo carico 1004(1).
Note
(1)
E’ dibattuto se la disposizione riguardi anche gli alberi di cui all’art. 989.
A parere di alcuni autori, il codice non opera alcun tipo di distinzione fra questi e gli alberi non da taglio.
Secondo altri, invece, a protezione dell’usufruttuario, il proprietario ha diritto esclusivamente agli alberi non deputati alla produzione del legno.
Se gli alberi sono fruttiferi, si applica l’art. 991.