Art. 99 – Termine per la celebrazione del matrimonio

Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione(1).

Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta(2).

Note

(1)

L’art. 57 del d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 (Semplificazione dell’ordinamento dello stato civile) , rubricato “Celebrazione del matrimonio” recita: “1. Trascorsi i tre giorni successivi alla pubblicazione di cui all’art. 99 del c.c. senza che sia stata fatta alcuna opposizione, l’ufficiale dello stato civile può procedere alla celebrazione del matrimonio. 2. Fra i documenti registrati di seguito all’atto di matrimonio, l’ufficiale dello stato civile, che procede alla celebrazione o che richiede per questa altro ufficiale, inserisce negli archivi di cui all’articolo 10 anche i certificati attestanti che la pubblicazione è stata eseguita e che non è stata notificata alcuna opposizione”.

(2)

Il termine di 180 giorni decorre trascorsi i tre giorni previsti dal comma 1 dell’articolo in esame, non quindi dall’inizio della pubblicazione.

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