L’usufruttuario può prendere nei boschi i pali occorrenti per le vigne e per le altre coltivazioni che ne abbisognano, osservando sempre la pratica costante della regione(1).
Note
(1)
Vedi l’art. 989 del c.c..
L’usufruttuario può prendere nei boschi i pali occorrenti per le vigne e per le altre coltivazioni che ne abbisognano, osservando sempre la pratica costante della regione(1).
Note
(1)
Vedi l’art. 989 del c.c..
9:00 – 18:00 Lunedì – Venerdì
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