Art. 991 – Alberi fruttiferi

Gli alberi fruttiferi che periscono(1) e quelli divelti o spezzati per accidente appartengono all’usufruttuario, ma questi ha l’obbligo di sostituirne altri(2).

Note

(1)

La norma non si applica se l’albero sia perito per malattia o vetustà, perché in tal caso la perdita si risolverebbe in una diminuzione del capitale che l’usufruttuario non è tenuto a ricostruire.

(2)

L’obbligo di sostituzione funge da corrispettivo dell’appropriazione degli alberi.
La disposizione non è applicabile nel caso in cui, il caso fortuito abbia determinato il venir meno del complesso della piantagione (vigneto, frutteto, etc.) o di una sua porzione rilevante.
Ricorrendo tale circostanza, peserebbe troppo sull’usufruttuario l’obbligo di sostituzione, dovendosi applicare, dunque, gli artt. 1014, n. 3 e 1016, con la naturale conseguenza dell’estinzione.

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