Art. 996 – Cose deteriorabili

Se l’usufrutto comprende cose che, senza consumarsi in un tratto, si deteriorano a poco a poco, l’usufruttuario ha diritto di servirsene(1) secondo l’uso al quale sono destinate, alla fine dell’usufrutto è soltanto tenuto a restituirle nello stato in cui si trovano 1001.

Note

(1)

Secondo la disposizione in esame, l’usufruttuario non può vendere la cosa, e ciò in forza del principio del nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet (nessuno può trasferire ad altri maggiori diritti di quanti ne abbia egli stesso).

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