Art. 997 – Impianti, opifici e macchinari

Se l’usufrutto comprende impianti, opifici o macchinari che hanno una destinazione produttiva(1), l’usufruttuario è tenuto a riparare e a sostituire(2) durante l’usufrutto le parti che si logorano, in modo da assicurare il regolare funzionamento delle cose suddette. Se l’usufruttuario ha sopportato spese che eccedono quelle delle ordinarie riparazioni 1004, il proprietario, al termine dell’usufrutto, è tenuto a corrispondergli una congrua indennità(3).

Note

(1)

La disposizione si applica esclusivamente alle macchine comprese in un contesto di natura industriale, viceversa si rientra nell’ambito delle cose deteriorabili.

(2)

A seguito della sostituzione, l’usufruttuario diventa proprietario delle cose staccate, mentre quelle nuove sono del proprietario.

(3)

L’usufruttuario di un’azienda (v. 2561) non deve pregiudicare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti operando tutte le riparazioni necessarie, senza, peraltro, avere diritto ad alcuna indennità.

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