⚠ ⚠ ⚠ ⚠ ⚠ ⚠ Intermediari finanziari e operatori non finanziari tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i trasferimenti di denaro o cripto-attività da o verso l’estero per importi superiori a 5.000 euro

Prot. n. 224381/2024
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari,
Dispone:
1. Soggetti obbligati
1.1. Ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati di cui al paragrafo 2, sono gli intermediari finanziari indicati nell’articolo 3, comma 2, gli altri operatori finanziari di cui all’articolo 3, comma 3, lettere a) e d) e gli operatori non finanziari di cui all’articolo 3, comma 5, lettera i) e i bis), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
2. Oggetto della comunicazione
2.1. Sono comunicati, limitatamente ai dati e ai documenti conservati ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i dati dei trasferimenti da o verso l’estero, di importo pari o superiore a 5.000 euro, aventi ad oggetto i mezzi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 2, lettera s)[n.d.r. mezzi di pagamento: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie], del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ed eseguiti, anche con movimentazione di conti e anche in valuta virtuale ovvero in cripto-attività di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c sexies), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
2.2. Gli elementi informativi da comunicare, relativi ai trasferimenti di cui al precedente punto 2.1, sono:
– la data, la causale, l’importo e la tipologia dell’operazione, ivi compresi i mezzi di pagamento utilizzati;
– l’eventuale rapporto continuativo movimentato e la relativa data di instaurazione, ovvero in caso di operazione fuori conto, l’eventuale presenza di contante reale;
– i dati identificativi, compreso l’eventuale stato estero di residenza anagrafica, delle persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate, che dispongono l’ordine di pagamento;
– i dati identificativi delle persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate destinatari dell’ordine di accreditamento, compreso l’eventuale stato estero di provenienza dei fondi, se presente;
– qualora presenti in relazione alle tipologie di operazioni identificate dalle causali di cui all’allegato 5.Tabella Causali Analitiche, i dati identificativi dell’intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria esteri, compreso lo stato estero di provenienza dei fondi.
Le causali da utilizzare ai fini della comunicazione sono quelle analiticamente indicate nell’allegato 5.Tabella Causali Analitiche.
3. Modalità trasmissione
3.1. I dati di cui al paragrafo 2 sono trasmessi utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID), organizzati in file conformi alle specifiche tecniche di cui agli allegati:
1.Modalità di compilazione;
2.Specifiche Tecniche;
3.Tracciato dei Diagnostici e delle Ricevute;
4.Tabella di Decodifica dei Codici di Errore, dei Diagnostici e delle Ricevute;
5.Tabella delle Causali Analitiche.
Al fine della trasmissione dei dati deve essere utilizzato il software di controllo e di preparazione dei file da trasmettere, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.
4. Termini per la comunicazione
4.1. La comunicazione di cui al paragrafo 2 è effettuata annualmente ed è trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari relativa al medesimo anno di riferimento della comunicazione stessa.
5. Efficacia del provvedimento
5.1. Il presente provvedimento sostituisce e abroga il precedente atto dispositivo del 16 luglio 2015.
5.2. In coerenza con la decorrenza delle modifiche apportate al decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono oggetto di comunicazione le operazioni relative a cripto-attività poste in essere a partire dall’anno 2023.
6. Ricevute ed esiti
6.1. La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file, a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, comunicata mediante un esito di elaborazione (ricevuta). La ricevuta, redatta in conformità alle specifiche tecniche descritte nell’allegato 3.Tracciato dei Diagnostici e delle Ricevute, riporta le informazioni di dettaglio sull’esito della comunicazione. I controlli effettuati e le tipologie di esito conseguenti alle elaborazioni sono descritti nell’allegato 1.Modalità di compilazione.
7. Trattamento dei dati
7.1. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dall’Agenzia delle entrate nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e tutela della riservatezza prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e dei princìpi fissati dalla già menzionata normativa.
7.2. Il trattamento dei dati personali oggetto del presente provvedimento è necessario per adempiere agli obblighi a carico dell’Agenzia delle entrate previsti dal decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, il quale stabilisce che i dati relativi ai trasferimenti e alle movimentazioni oggetto di rilevazione ai sensi dell’art. 1, comma 1, del medesimo decreto legge n. 167 del 1990 sono trasmessi all’Agenzia delle entrate.
7.3. Il trattamento dei dati personali oggetto del presente provvedimento è altresì necessario per l’esecuzione dei compiti istituzionali di interesse pubblico o, comunque, connessi all’esercizio dei pubblici poteri di cui è investita l’Agenzia delle entrate (articolo 6, par. 1, lett. c) ed e) del Regolamento (UE) 2016/679).
7.4. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
7.5. I dati oggetto del trattamento sono individuati nel paragrafo 2 del presente provvedimento e rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione delle comunicazioni.
7.6. I dati e le informazioni, che pervengono all’Anagrafe tributaria, sono raccolti e archiviati in apposita sezione dell’Anagrafe tributaria.
7.7. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione [articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679], l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per 20 anni.
7.8. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza [articolo 5, par. 1, lett. f) del Regolamento (UE) 2016/679], è stato previsto che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti.
7.9. L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento stesso.
7.10. Sul trattamento dei dati personali indicati del presente provvedimento è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679.
8. Evoluzione delle specifiche tecniche
8.1. Eventuali modifiche delle specifiche tecniche, allegate al presente provvedimento, sono pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, dandone comunicazione nel medesimo sito.
Motivazioni
Il presente provvedimento realizza un adeguamento delle disposizioni attuative dell’articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990, che regola la rilevazione ai fini fiscali dei trasferimenti da e per l’estero di mezzi di pagamento.
La norma è stata oggetto di modifica ad opera dell’articolo 1, comma 129, lettera a), della legge del 29 dicembre 2022, n. 197, in vigore dal 1° gennaio 2023, che, a sua volta, ha novellato la disciplina del monitoraggio fiscale, includendovi i riferimenti alle cripto-attività, [di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c sexies), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi] e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale [di cui all’articolo 3, comma 5, lettera i bis), del decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231].
La disciplina sul monitoraggio fiscale era già stata modificata, al fine di allinearla alla normativa antiriciclaggio, dall’articolo 8 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, attuativo della direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva antiriciclaggio), entrato in vigore dal 4 luglio 2017. A decorrere da tale data, gli obblighi di comunicazione venivano fatti ricadere sui soggetti individuati dall’articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990, tra cui i prestatori di servizi in valuta virtuale, nel testo vigente fino alle modifiche apportate dalla legge n. 197 del 2022.
Inoltre, l’articolo 16 del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, ha modificato i limiti di carattere oggettivo stabiliti nell’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 167 del 1990, precisando, al comma 2, che le predette modifiche avrebbero trovato applicazione a partire dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021.
Il provvedimento pertanto interviene, in primo luogo, recependo, al paragrafo 1, l’ampliamento delle categorie di soggetti obbligati alla comunicazione, inserendovi prestatori di servizi in valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale, e, al paragrafo 2, le integrazioni al set di dati da inviare.
In secondo luogo, il provvedimento dispone che ai fini delle regole del monitoraggio fiscale si adottano le stesse modalità di rilevazione delle operazioni oggetto di comunicazione, modalità già in uso ai fini della conservazione dei dati e dei documenti per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di cui al Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
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